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mercoledì 21 marzo 2012

La "tassa barca" cambia. E i costi si dimezzano

La "tassa barca" cambia. E i costi si dimezzano

[pubb.: 2012-02-29 15:57:40]
La

Radicali modifiche della "tassa barca" che andrà in vigore dal 1° maggio, con grandi cambiamenti a favore dei diportisti e degli operatori della nautica. Ecco i punti principali: la tassa diventa sul possesso e non più sullo stazionamento - i costi della tassa si riducono anche del 50% - le barche nuove per il primo anno non pagano la tassa - la tassa diventa annuale - le barche a noleggio sono esentate dalla tassa - resta lo sconto per la vetustà - le barche a vela pagano il 50% della tassa - un privato può noleggiare la sua barca.
Come previsto la nuova normativa è stata approvata dal Senato ponnedo la fiducia sul "pacchetto liberalizzazioni". Si può già definire operativa, in quanto il passaggio alla Camera è praticamente solo un atto dovuto.
Ecco la motivazione espressa in aula dalla relatrice Simona Vicari sulla modifica della tassa-barca: "Abbiamo sostituito la tassa di stazionamento con una tassa di possesso dell'imbarcazione, al fine di scongiurare la fuga delle imbarcazioni dai nostri porti verso destinazioni non italiane."

I PUNTI CHIAVE DELLE MODIFICHE

Riassumiamo i principali cambiamenti proposti in aula, che dovrebbero essere approvati.
1. COSTI DIMEZZATI. C'è un notevole abbattimento dei costi della tassa (anche più del 50%), che diventa annua e non più giornaliera. Guardate qui sotto le nuove tariffe.
2. QUELLA NUOVA NON PAGA. La tassa non si paga il primo anno dall'immatricolazione. In sostanza le barche nuove non pagano la tassa.
3. NOLEGGIO NO TASSA. Le barche di proprietà di società di noleggio sono esentate dalla "tassa barca".
4. BARCHE A VELA MENO 50%. Rimangono gli sconti del 50% sulle  tariffie per le barche a vela.
5. SE E' VECCHIA PAGA MENO. Rimangono gli sconti per vetustà (sconto del 15% da 5 a 10 anni; del 30% da 10 a 15 anni - del 45% da 15 anni in su)
6. GLI ITALIANI LA PAGANO. Pagano la tassa le barche intestate a cittadini italiani residenti e società italiane, è esentato l'armatore straniero o non residente in Italia e le società estere, a meno che la proprietà sia riconducibile a cittadino italiano.
7. ADDIO SCONTO RIMESSAGGIO. Quando la barca è in rimessaggio adesso paga ovviamente la tassa, visto che diventa annuale.
8
. SI AL NOLEGGIO PRIVATO. Un privato adesso può noleggiare la propria barca terzi e sino a 30.000 euro di ricavi paga il 20% di tasse.
PER SAPERNE DI PIU': ECCO I PRINCIPALI CAMBIAMENTIEcco le parti rilevanti del testo dell'emendamento approvato in Commissione a cura degli onorevoli Grillo, Cutrufo, Armato, Pinotti, Marco Filippi, Musso.
«Art. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)
- 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri'';
- al comma 3, dopo le parole: ''con motore ausiliario'' sono inserite le seguenti: ''il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5'';
- al comma 4, le parole: '', nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio'' sono soppresse;
- al comma 5-bis, dopo le parole ''dell'atto'' sono inserite le seguenti: '', ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione'';
- al comma 7, al primo periodo, la parola: ''finanziaria'' è sostituita dalle seguenti: ''anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.''

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da VELA

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